Formazione lavoratori, preposti e dirigenti: la base della sicurezza
La sicurezza sul lavoro inizia dalla coscienza. L’art. 37 del D.Lgs 81/08 prevede che tutti i lavoratori, indipendentemente dal ruolo ricoperto, siano correttamente informati e formati sui rischi connessi alla propria attività lavorativa. Per “lavoratore” la normativa non intende solo i dipendenti, ma “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione”.
Sono inoltre equiparati i soci lavoratori di cooperativa o di società, i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione. Quindi tutti, o quasi, i soggetti che operano a vario titolo nell’ambito della organizzazione aziendale sono considerati lavoratori, e vanno formati. Sapere come prevenire incidenti non solo protegge sé stessi, ma garantisce un ambiente più sicuro per tutti.
Il D.Lgs 81/08, attraverso l’Accordo Stato Regioni e Province Autonome di aprile 2015, ha ben definito il percorso di tale formazione, che si compone di due parti (entrambe obbligatorie):
Formazione generale
Ha come obiettivo quello di “preparare il terreno”, ossia fornire ai lavoratori quelle conoscenze di base utili a comprendere il contesto normativo e organizzativo entro cui operano, e i concetti basilari propedeutici per la parte specifica.
Questo modulo è uguale per tutti e tratta temi generali, quali la normativa di riferimento, i vari ruoli e figure nell’organizzazione aziendale che hanno compiti specifici nella gestione della sicurezza, cosa significa essere “lavoratore” e soprattutto cosa significa “Sicurezza”. Sembra infatti scontato utilizzare questo termine, ma il significato è molto più profondo e ha importanti risvolti psicologici.
Corso generale in breve
Durata: 4 ore
Destinatari: TUTTI i lavoratori indipendentemente dalla mansione svolta
Contenuti: concetto di rischio, pericolo, danno, prevenzione e protezione, organi di vigilanza controllo e assistenza, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali, concetto di infortunio e malattia professionale.
Aggiornamento: non previsto
E-learning: sì (vai al portale)
Formazione specifica
Con la formazione specifica si “entra” nella specificità dell’attività svolta e vengono quindi affrontati i rischi e le misure messe in atto per ridurre il rischio. Il rischio è infatti un elemento estremamente soggettivo. La sicurezza e la propria tutela è un’importante scelta che ognuno di noi fa sia nell’ambito lavorativo che nella vita di ogni giorno.
Conoscere le situazioni che possono arrecare un danno è il primo passo nella direzione della riduzione del rischio. È, però, solo una condizione necessaria, ma non sufficiente per fare sicurezza.
La formazione specifica ha durata e contenuti che dipendono dalla mansione svolta.
Si distinguono a tal proposito 3 livelli di rischio:
- Basso: appartengono a tale livello le imprese commerciali, di servizi, attività di servizio domestico.
- Medio: agricoltura, pesca, trasporti, assistenza sociale non residenziale, Pubblica Amministrazione, Istruzione
- Alto: Imprese manifatturiere di vario tipo, Industria, Sanità e Assistenza sociale residenziale.
Il livello di rischio viene definito principalmente (ma non solo) attraverso il codice ateco, reperibile sulla visura camerale.
Le durate dei corsi si differenziano in base al livello di rischio e sono di rispettivamente 4 ore per il rischio Basso, 8 per il Medio e 12 per l’Alto.
Corso specifico lavoratori in breve
Durata: 4, 8, 12 ore in base al livello di rischio
Destinatari: TUTTI i lavoratori
Contenuti: i contenuti vengono modulati in base agli effettivi rischi della mansione.
Aggiornamento: di 6 ore ogni 5 anni.
E-learning: sì, solo per il rischio Basso (vai alla pagina e-learning)
Formazione preposti, la responsabilità della sicurezza quotidiana
I preposti sono quelle figure che in azienda hanno l’importante ruolo di sovrintendere e vigilare sull’attività e di interventire in caso di comportamenti non conformi. Si parla dei capireparto, responsabili di team o in generale persone che hanno la responsabilità operativa di altri lavoratori.
Come si fa ad individuare un preposto? Il modo pratico e semplice per farlo è porre ad un lavoratore la seguente domanda: chi ti dice cosa devi fare?
Proprio per l’importante ruolo cui sono destinati, e per renderli consapevoli delle responsabilità anche penali ad essi attribuite, la norma prevede una formazione particolare aggiuntiva per preposti, che si aggiunge a quella prevista per i lavoratori. Nel percorso formativo per preposti è incluso anche un capitolo relativo alle Tecniche di Comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori. Ma perché un preposto deve saper comunicare?
La risposta sta ovviamente nella nostra psicologia. Ci sono vari modi per trasferire uno stesso concetto, più o meno efficaci. Un conto è dire “Mettiti subito le scarpe antinfortunistiche!”, altro è “vorrei che tu indossassi le scarpe antinfortunistiche perché…”, spiegando perché è fondamentale.
Il preposto, essendo il leader di un gruppo, deve sapere comunicare per riuscire ad ottenere. Una figura di riferimento che deve vigiliare affinché le procedure di sicurezza siano rispettate e, soprattutto, comprese.
Il percorso formativo per un preposto è quindi quello del lavoratore (formazione generale e specifica) più quella specifica aggiuntiva. Anche per i preposti è da prevedersi un aggiornamento biennale di 6 ore.
Ma un lavoratore che è anche preposto deve fare doppio aggiornamento? La risposta è No. Il preposto dovrà frequentare solo 6 ore di aggiornamento, che valgono per entrambe i ruoli che riveste. L’aggiornamento preposti vale anche per i preposti, ma non viceversa.
Inoltre la formazione per preposti dovrà obbligatoriamente svolgersi in presenza o videoconferenza sincrona. Non è ammessa la fruizione in e-learning, neanche parziale.
Corso preposti in breve:
Durata: 12 ore
Destinatari: preposti
Contenuti: contenuti come da Accordo Stato Regioni 17/04/2025
- Modulo giuridico normativo: Individuazione del preposto; preposto di fatto ed effettività del ruolo; compiti e obblighi del preposto; relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione.
- Gestione e organizzazione della sicurezza: Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008; Modalità di comunicazione e relazione con i soggetti della prevenzione aziendale.
- Valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività: misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate a seguito della valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera; Obblighi connessi ai contratti di appalto, d'opera e di somministrazione; gestione del rischio interferenziale e il DUVRI; Modalità per sovraintendere e vigilare sulle attività lavorative per garantire l’attuazione delle direttive ricevute; l’importanza di individuare e segnalare incidenti e infortuni mancati.
- Comunicazione e informazione: Tecniche e strumenti di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri.
Aggiornamento: di 6 ore ogni 2 anni, che include anche l'aggiornamento lavoratori
E-learning: Non ammesso
Formazione dirigenti, guidare consapevolmente
I dirigenti, per il D.Lgs 81/08, sono coloro che attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Tale funzione è quindi scollegata dalla qualifica contrattuale. I dirigenti hanno un ruolo “organizzativo”, e sono coloro che hanno (o potrebbero avere) parte del potere decisionale proprio del datore di lavoro al fine di rendere operative le linee di indirizzo dello stesso.
I dirigenti hanno quindi un ruolo generalmente non operativo, come invece i preposti, ma piuttosto quello di “creare le condizioni” affinché le indicazioni del datore di lavoro vengano messe in atto. I dirigenti possono essere delegati dal datore di lavoro per assolvere ad alcuni dei suoi obblighi, e hanno un ruolo fondamentale nell’organizzazione aziendale.
La formazione per dirigenti, che è sostitutiva di quella lavoratori e preposti, verte appunto su temi prettamente organizzativi e gestionali, sulla conoscenza dell’ambito normativo e sulle tecniche di comunicazione.
Un dirigente sa infatti bene quanto sia fondamentale la competenza comunicativa e relazionale per ottenere dei risultati. Un team che si sente ascoltato e guidato con sicurezza è più motivato e produttivo. Un buon dirigente sa come farlo. Un vero leader è in primo luogo un buon comunicatore. Ricordi la frase di Martin Luther King: “I have a dream”?
Nella formazione dirigenti si trattano altresì i Sistemi di Gestione per la Sicurezza (SGSL) i Modelli Organizzativi 231 (MOG), la gestione degli appalti tramite DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali).
Corso dirigenti in breve:
Durata: 12 ore + Modulo aggiuntivo cantieri di 6 ore
Destinatari: dirigenti
Contenuti:
Giuridico – Normativo:
- Il sistema legislativo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
- I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il d.lgs. n. 81/2008: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa.
- La delega di funzioni.
- La responsabilità civile e penale del dirigente;
- La responsabilità amministrativa d.lgs. n. 231/2001 nel settore privato;
- Prevenzione della violenza delle molestie sul luogo di lavoro (Documento ILO C 190 Convenzione sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro);
- Inserimento di lavoratori disabili (riferimento al d.lgs. 213/2003 (art. 3, c. 3 bis), DL 76/2013 (art. 9, c. 4-ter) convertito con L. 99/2013).
- I ruoli delle ASL, INL, VVF e INAIL;
- Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive.
- Modalità di gestione ed organizzazione dei processi relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Modelli di organizzazione e gestione di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 81/2008;
- i sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro in relazione alla normativa volontaria.
- Misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate a seguito della valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il dirigente opera;
- importanza della sorveglianza sanitaria.
- Obblighi connessi ai contratti di appalto, d'opera e di somministrazione;
- gestione del rischio interferenziale e il DUVRI.
- Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze.
- Tecniche e strumenti di comunicazione e informazione;
- gli obblighi formativi per i diversi soggetti aziendali;
- gestione dei gruppi di lavoro e dei conflitti;
- consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Aggiornamento: di 6 ore ogni 5 anni.
E-learning: sì (vai alla pagina e-learning)
Previsto modulo aggiuntivo "cantieri", di durata minima 6 ore, qualora l'azienda operi in tale settore.