Formazione per datori di lavoro
La sicurezza sul lavoro dipende in maniera importante e sostanziale dalla consapevolezza del datore di lavoro sul proprio ruolo e sulle responsabilità associate. Perché una società funzioni, in primo luogo deve essere il leader a porre le giuste basi e trasferirle a tutti i livelli.
Il D.Lgs 81/08 ha sottolineato questo principio, prevedendo una formazione per tutti i datori di lavoro, a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo Stato Regioni 17/04/2025 avvenuta il 24/05/2025. Tale obbligo, seppur previsto un periodo transitorio di 24 mesi, è già in vigore.
Formazione per tutti i datori di lavoro
I datori di lavoro, attraverso la frequenza del corso, dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 18 D.Lgs. n. 81/2008), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo. Il corso è valido anche per gli obblighi formativi per la figura del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008 integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo “cantieri”.
Corso datori di lavoro in breve:
Durata: 16 ore + Modulo aggiuntivo cantieri di 6 ore, laddove previsto
Destinatari: tutti i datori di lavoro
Contenuti:
Giuridico – Normativo:
- Il sistema legislativo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
- L’identificazione e il ruolo del datore di lavoro in relazione al contesto organizzativo
- I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il d.lgs. n. 81/2008: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa.
- La delega di funzioni: condizioni e limiti
- La responsabilità civile e penale del datore di lavoro.
- La responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 nel settore privato.
- Prevenzione della violenza delle molestie sul luogo di lavoro (Documento ILO C 190 Convenzione sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro).
- Inserimento di lavoratori disabili (riferimento al d.lgs. 213/2003 (art. 3, c. 3 bis), DL 76/2013 (art. 9, c. 4-ter) convertito con L. 99/2013).
- I ruoli delle ASL, INL, VVF e Inail.
- Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive.
- Le misure organizzative e gestionali di tutela ai sensi di quanto previsto dagli art.li 15 e art. 30 del d.lgs. n. 81/2008:
- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; con l’acquisizione della relativa documentazione e certificazioni obbligatorie di legge. Valutazione dei rischi predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti con priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età.
- La gestione del rischio interferenziale e il DUVRI
- organizzazione e gestione delle emergenze, del primo soccorso, degli appalti, delle riunioni periodiche di sicurezza;
- sorveglianza sanitaria;
- informazione, formazione, partecipazione e consultazione di tutti i soggetti ai sensi del D.lgs. 81/08;
- vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori e alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
- Modelli di organizzazione e gestione di tipo volontario
- Costi della mancata sicurezza e benefici della sicurezza
- Tecniche e strumenti di comunicazione e informazione
Aggiornamento: di 6 ore ogni 5 anni.
E-learning: sì (vai alla pagina e-learning)
Formazione datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di Prevenzione e Protezione dai rischi (art. 34 D.Lgs 81/08)
Il D.Lgs 81/08 prevede la possibilità per i datori di lavoro, con i limiti previsti dallo stesso decreto, di assumere direttamente i compiti di Prevenzione e Protezione dai rischi.
Per poter svolgere efficacemente tale compito la normativa prevede un corso aggiuntivo rispetto a quello previsto per datori di lavoro, finalizzato a fornire le competenze tecniche, organizzative e procedurali proprie del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Corso datori di lavoro SPP in breve: Modulo comune
Durata: 8 ore
Destinatari: i datori di lavoro che svolgono i compiti del servizio di Prevenzione e Protezione
Contenuti:
Il processo di valutazione: criteri e metodologie:
- i criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi;
- struttura e contenuti del documento di valutazione dei rischi;
- l’analisi degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi;
- la gestione della documentazione tecnico amministrativa;
- le procedure semplificate per la redazione della valutazione del rischio.
I fattori di rischio e misure di prevenzione e protezione:
- fattori di rischio relativi a:
- luoghi di lavoro;
- attrezzature di lavoro;
- movimentazione manuale dei carichi
- VDT;
- agenti fisici;
- sostanze pericolose;
- agenti biologici;
- atmosfere esplosive;
- stress lavoro-correlato e fattori psicosociali;
- rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi;
- misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- dispositivi di protezione individuale;
- segnaletica di sicurezza
- Predisposizione di un documento di valutazione dei rischi per un caso concreto riferito al settore ATECO di riferimento.
- Aggiornamento: di 8 ore ogni 5 anni.
E-learning: Non ammesso
- Modulo integrativo 1: Agricoltura - Silvicoltura - Zootecnia: 16 ore
- Modulo integrativo 2: Pesca: 12 ore
- Modulo integrativo 3: Costruzioni: 16 ore
- Modulo integrativo 4: Chimico - Petrolchimico: 16 ore